Art. 2.

      1. All'articolo 128 del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

          «12-bis. I soggetti pubblici e privati possono collaborare alla programmazione dei lavori pubblici presentando alle amministrazioni aggiudicatrici proposte d'intervento e studi di fattibilità. Tale presentazione non determina, in capo alle amministrazioni aggiudicatrici, alcun obbligo di esame e di valutazione; ove queste ultime adottino, nell'ambito dei propri programmi, proposte di intervento o studi presentati da soggetti pubblici o privati, tale adozione non determina alcun diritto del presentatore al compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione degli interventi proposti.
      12-ter. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità rientra tra i

 

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settori ammessi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono presentare studi di fattibilità o proposte di intervento, ovvero aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici, di cui al presente capo.
      12-quater. L'elenco degli interventi inseriti nel programma triennale per i quali è consentita la presentazione di una proposta di concessione secondo le disposizioni di cui al capo III (promotore finanziario, società di progetto), in quanto suscettibili di gestione economica, deve essere reso noto con avviso da pubblicare secondo le modalità di cui all'articolo 66. Per ciascuno di tali interventi deve essere preferibilmente pubblicato, con le modalità di cui al citato articolo 66, un bando conforme alle previsioni relative all'affidamento delle concessioni di cui all'articolo 144. Il termine di presentazione delle proposte è stabilito in relazione alla complessità dell'intervento e comunque non può essere inferiore a novanta giorni dalla pubblicazione del bando. Il bando, oppure un documento descrittivo che costituisce parte integrante del bando, deve contenere in particolare:

          a) la specificazione della finalità di pubblico interesse perseguita;

          b) le principali indicazioni contenute negli studi di fattibilità e di individuazione dei bisogni nonché le eventuali prescrizioni dei soggetti competenti all'approvazione degli interventi, ove acquisite;

          c) l'indicazione dell'eventuale disponibilità di risorse finanziarie proprie o derivanti da altre fonti nazionali o comunitarie, specificandone anche l'ammontare;

          d) l'indicazione degli elementi di cui è necessario tenere conto nella presentazione di una proposta quali, a titolo indicativo, il valore massimo del prezzo richiedibile, la tipologia dei servizi da prestare agli utenti o al concedente e le

 

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relative tariffe ovvero canoni, le caratteristiche tecniche non derogabili, le modalità, le procedure e gli elementi economici necessari per valutare il costo di eventuali varianti al progetto prescelto e le conseguenti modifiche al piano economico-finanziario;

          e) la specificazione che le proposte presentate saranno valutate, comparativamente, con i criteri di cui all'articolo 154».