1. All'articolo 128 del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«12-bis. I soggetti pubblici e privati possono collaborare alla programmazione dei lavori pubblici presentando alle amministrazioni aggiudicatrici proposte d'intervento e studi di fattibilità. Tale presentazione non determina, in capo alle amministrazioni aggiudicatrici, alcun obbligo di esame e di valutazione; ove queste ultime adottino, nell'ambito dei propri programmi, proposte di intervento o studi presentati da soggetti pubblici o privati, tale adozione non determina alcun diritto del presentatore al compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione degli interventi proposti.
12-ter. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità rientra tra i
a) la specificazione della finalità di pubblico interesse perseguita;
b) le principali indicazioni contenute negli studi di fattibilità e di individuazione dei bisogni nonché le eventuali prescrizioni dei soggetti competenti all'approvazione degli interventi, ove acquisite;
c) l'indicazione dell'eventuale disponibilità di risorse finanziarie proprie o derivanti da altre fonti nazionali o comunitarie, specificandone anche l'ammontare;
d) l'indicazione degli elementi di cui è necessario tenere conto nella presentazione di una proposta quali, a titolo indicativo, il valore massimo del prezzo richiedibile, la tipologia dei servizi da prestare agli utenti o al concedente e le
e) la specificazione che le proposte presentate saranno valutate, comparativamente, con i criteri di cui all'articolo 154».